AL 31 DICEMBRE 2025 L’OBBLIGO DI COMUNICARE LA PEC DEGLI AMMINISTRATORI
Comunicazione al Registro Imprese della pec personale
La Legge di Bilancio 2025 ha previsto una novità per gli amministratori delle società: l’obbligo di possedere e comunicare in Camera di Commercio la pec personale. La ratio della norma è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.
Con la nota n. 127654/2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto la proroga al 31 dicembre 2025 del termine ultimo per la comunicazione al Registro Imprese del domicilio digitale (pec) degli amministratori delle società.
Funzione di amministratore
Gli obblighi interessano sia le società di persone che quelle di capitali. Nello specifico gli amministratori, intesi come soggetti che esercitano la funzione di gestione dell’impresa.
Devono comunicare il proprio indirizzo pec anche i liquidatori della società, nominati dai soci o per intervento giudiziale, e i soggetti accostati agli amministratori a livello normativo.
Sono quindi determinanti le funzioni di gestione degli affari sociali e quelle di dirigenza e organizzazione, svolte sia da persone fisiche che giuridiche.
Sono escluse dall’obbligo: le società semplici non agricole, le società di mutuo soccorso, i consorzi e le società consortili.
Obbligo dal 2025
L’obbligo, introdotto dall’art. 1, co. 860 della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), mira a rafforzare la tracciabilità e l’ufficialità delle comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione, imponendo agli amministratori di imprese costituite in forma societaria di eleggere un proprio domicilio digitale.
La nota ministeriale n. 127654/2025 precisa che:
- l’obbligo di comunicazione ricade su tutte le imprese costituite in forma societaria, indipendentemente dalla data di costituzione;
- le società costituite dopo il 1° gennaio 2025 dovranno comunicare la pec dell’amministratore contestualmente alla pratica di iscrizione;
- per le società costituite anteriormente, la comunicazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2025, salvo nuova nomina o rinnovo dell’incarico, nel qual caso l’adempimento dovrà precedere tali eventi;
- l’indirizzo pec dell’amministratore dovrà essere distinto da quello societario: sarà dunque necessario dotarsi di una casella di posta certificata personale, correggendo eventuali comunicazioni pregresse effettuate utilizzando l’indirizzo dell’impresa;
- in caso di mancato adempimento, si applicherà una sanzione amministrativa compresa tra 103 e 1.032 euro per l’omissione di comunicazioni obbligatorie al Registro Imprese. Se l’adempimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo.
La nota si colloca nel solco delle prime indicazioni operative già fornite con la precedente comunicazione n. 43836/2025, attraverso la quale il Ministero aveva trasmesso al sistema camerale le istruzioni preliminari per una corretta e uniforme applicazione della nuova disciplina su tutto il territorio nazionale.
Calendario delle scadenze
Tenuto conto delle indicazioni fornite il nuovo termine dell’adempimento è fissato nel prossimo 31 dicembre 2025. Ne deriva quindi che:
situazione società |
decorrenza |
Società costituite prima del 1° gennaio 2025 |
Hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per comunicare la pec del proprio amministratore |
Società costituite prima del 1° gennaio 2025 che nel 2025 variano o nominano gli amministratori |
La comunicazione della pec dell'amministratore deve essere effettuata al momento della variazione o nomina nel Registro Imprese |
Società costituite dopo il 1° gennaio 2025 |
La comunicazione della pec dell'amministratore deve essere effettuata contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel Registro Imprese |
Verifica per i Clienti dello Studio
Ai Clienti dello Studio verrà verificato il possesso della pec da parte degli amministratori, ed in caso di assenza, verrà attivata e poi comunicata al Registro Imprese.